2.000 euro al NARDÒ + 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa ex art.16 comma 2bis e 3 CGS) “Per avere alcuni dei propri sostenitori, nel corso della gara, rivolto in più occasioni espressioni costituenti discriminazione per ragioni di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria”. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società a un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

Sezione: Primo Piano / Data: Gio 21 febbraio 2019 alle 10:00 / Fonte: Blunite.it
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture
Print