Il Potenza deve già alla stagione che verrà, il club dovrà lavorare molto intensamente dietro le quinte per arrivare in regola alla scadenza del 24 giugno, entro la data in cui bisogna essere in regola con i vari adempimenti richiesti dalla Lega Pro.

Analizziamo con attenzione a tutte le disposizioni in capo ai club, partendo da quelli del mese di maggio:

B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2019, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, il prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 3

1 marzo 2019, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 26/A del 18 dicembre 2018 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,15 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 17 giugno 2019.

Il ripianamento della eventuale carenza patrimoniale dovrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di Patrimonializzazione mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, l’indicatore di Indebitamento e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo VI, delle NOIF e sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità nella misura minima di 0,7, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 17 giugno 2019. L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in 1,2, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità. L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in 0,8, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità. Qualora il valore di entrambi gli indicatori correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Nazionale Serie D.

Il ripianamento della eventuale carenza finanziaria dovrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019 ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di Liquidità mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

L’inosservanza del termine del 31 maggio 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2019/2020.

C) Le società devono, entro il medesimo termine del 31 maggio 2019,

osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00. D) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alle precedenti lettere A), B) e C), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale

Sezione: Primo Piano / Data: Sab 25 maggio 2019 alle 16:57
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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