L’Avigliano Calcio, dopo aver osservato un comportamento sportivo e rispettoso delle decisioni assunte in campo dal DG in occasione della finale di Coppa Italia di Promozione, soprattutto nei riguardi della squadra avversaria a cui sono stati attestati tutti i meriti del caso, ritiene a questo punto 𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 l’incertezza regolamentare che permane nonostante il ricorso al Giudice Sportivo il quale si è espresso con la seguente formula che di seguito si riporta:

“Ritenuto che dalla lettura della norma 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲, durante i tempi supplementari, l'applicazione della regola secondo cui prevale il maggior numero di reti segnate in trasferta in caso di parità di reti complessive realizzate”

Il Giudice Sportivo, dunque, omologando il risultato, non ha sancito 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗱𝗼𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗿𝗲 quale fosse la regola valida, ma al contrario ha dichiarato sostanzialmente che l’arbitro avrebbe potuto decidere tanto di procedere con i calci di rigore ovvero di non farlo, così come è accaduto nella gara di ritorno del giorno 17 gennaio.

L’Avigliano Calcio, che proporrà ricorso in appello avverso una decisione considerata alquanto discutibile sul piano logico e sul piano giuridico, intende a questo punto dichiarare alla stampa il profondo disappunto se nel 2024 in Basilicata si disputano competizioni regionali senza neppure la certezza delle regole e se queste non sono conosciute né dagli arbitri né dal Giudice Sportivo il quale, annullando secoli di certezza del diritto, ha voluto emanare un provvedimento attraverso il quale si assegna all’arbitro il potere di decidere a suo piacimento se procedere con i calci di rigore oppure far valere la regola del gol in trasferta, anche nei tempi supplementari.

La norma, che a parere di questa società appare invece inequivoca, prevedeva nel caso di specie l’effettuazione dei calci di rigore, con la conseguenza che all’errore compiuto dal DG si aggiunge adesso una decisione del Giudice Sportivo che fa ancora più male dell’errore precedente.

Si fornisce agli organi di stampa il testo della norma in esame, affinché emerga in maniera pubblica quanto accaduto ai danni dell’Avigliano Calcio.

“Art. 3.10 del regolamento del Codice di Giustizia sportiva CU n. 3 del 06.07.2023 del CRB Basilicata concernente il Regolamento di Coppa Italia in Promozione, infatti, alla lettera D cita espressamente quanto segue “Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼𝘀𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼, 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗮̀ 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗱 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗮̀ 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗴𝗼𝗿𝗲 secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti”.

Sezione: Calcio lucano / Data: Sab 20 gennaio 2024 alle 17:22 / Fonte: Avigliano Calcio
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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